Descrizione
Si informa la cittadinanza che la Regione Veneto con propria nota n. 532.978 del 16.10.2024 ha fornito le indicazioni sulla macellazione dei suini per il consumo domestico privato.
Come segue:
- l’autorizzazione rilasciata dal Comune con annuale ordinanza sindacale è ora sostituita dalla comunicazione da parte del privato interessato - di cui modulo fac-simile allegato – del luogo e della data di macellazione all’ULSS territorialmente competente sull’allevamento con almeno 72 ore di anticipo (3 giorni feriali) rispetto alla data e ora prevista per la macellazione;
- l’attività, come da tradizione, è consentita su tutto il territorio regionale per la macellazione di due suini per ogni titolare di allevamento ad uso consumo domestico da effettuarsi nel periodo dal 15 ottobre 2024 al 31 marzo 2025;
- non c’è più l’obbligo dell’ispezione preventiva dei veterinari dell’ULSS;
- i privati interessati possono comunque richiedere all’ULSS l’ispezione delle carni come prestazione a pagamento; va garantito l’intervento in caso di segnalazione da parte dell’allevatore salvo nel caso di suini allevati allo stato brado/semibrado sempre obbligatorio.
- solo gli allevatori registrati in banca dati nazionale (BDN) possono macellare gli animali da loro stessi allevati al di fuori di un macello riconosciuto ai fini del consumo domestico privato.
- in relazione alle disposizioni in materia di anagrafe degli allevamenti e degli animali, salute e benessere degli animali, gestione dei sottoprodotti di origine animale (qualora ve ne possono dopo il completo utilizzo del suino) si applica la normativa comunitaria sulla base delle indicazioni nazionali e regionali;
- la persona che esegue lo stordimento, la jugulazione e le operazioni correlate deve avere un livello adeguato di competenza anche se non è obbligatorio il possesso del “certificato di idoneità”. lo stordimento deve essere praticato con pistola a proiettile captivo o con elettronarcosi in modo da provocare uno stato di incoscienza rapido, efficace e perdurante fino alla morte. la jugulazione deve avvenire immediatamente dopo lo stordimento e deve consentire il dissanguamento rapido e completo.
- a seguito del ricevimento della comunicazione da parte del privato interessato l’ULSS disporrà: il sopralluogo sistematico al momento della macellazione per i suini allevati allo stato brado/semibrado; oppure il sopralluogo a campione, sulla base del rischio, per i suini allevati in condizione di stabulazione controllata;
- In occasione dei sopralluoghi il veterinario potrà procedere al prelievo di altri campioni oltre a quello per “trichinella” (ad es. per il piano “aujeszky”).
- Le ULSS registrano tutte le informazioni di cui sopra relative alle singole macellazioni comunicate dai privati interessati.
- Nel caso la macellazione sia stata eseguita senza l’intervento del veterinario dell’ULSS il campione deve essere prelevato a cura del privato interessato e consegnato all’aulss entro 24 ore dalla macellazione, la successiva consegna del campione al laboratorio è in capo all’ULSS.
- i cittadini interessati alla macellazione tradizionale dei suini a domicilio per il solo consumo domestico devono comunicarlo all’Ulss n. 2 tramite il modulo sotto riportato compilandolo in tutte le sue parti secondo una delle seguenti modalita’ per il distretto di Pieve di Soligo:
- Conegliano c/o ospedale De Gironcoli – servizio veterinario – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30-9.30 (consegna a mano);
- a mezzo fax: 0438 – 664357;
- via posta elettronica ai seguenti indirizzi: segveterinariotv@aulss2.veneto.it; svia@aulss2.veneto.it
Si allegano le indicazioni della Regione Veneto del 16 Ottobre 2024, prot. n. 532.978, in merito ai corretti comportamenti da attuare per prevenire la peste suina africana.